Descrizione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap” (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);
VISTA la Legge n. 170, 8 ottobre 2010 – Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
VISTA la Direttiva Ministeriale 27 Dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”;
VISTA la Circolare applicativa n. 8 del 6 marzo 2012;
VISTA la Legge n°107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto Legislativo n.66 del 13 aprile 2017 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTA la Nota MIUR n.1143 del 17 maggio 2018 “L’autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno”;
VISTA il Decreto Legislativo n.96 del 7 agosto 2019 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
RITENUTA la necessità di dovere integrare i componenti del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione con tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola;
AL FINE di realizzare il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dal
D.M. 27 dicembre 2012 e dalla Legge 53/2003, attraverso la programmazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione”;
CONSIDERATO l’organigramma dell’Istituto;
TENUTO CONTO della presa di servizio dei docenti di sostegno in organico di diritto e di fatto per l’a.s. 2025/2026;
VISTA la deliberazione n° 7.2.2025 del Collegio dei Docenti del 25/09/2025 (Costituzione GLI)
VISTA la deliberazione n° 15.1.2025 del Consiglio di Istituto del 25/09/2025 (Costituzione GLI)
DECRETA
Art. 1 COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI)
È costituito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle problematiche relative a tutti i Bisogni Educativi degli studenti che frequentano l’IC “De Amicis-Manzoni” di Massafra. Il Dirigente Scolastico, ai sensi del D.Lgs n. 66 del 2017, art. 9 comma 8 istituisce il Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI).
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è costituito come segue:
La Dirigente Scolastica: prof.ssa Rosa Favale
Le referenti l’inclusione: Antonia Calabrese, Stefania Bocconi
I docenti di sostegno dell’Istituto
I coordinatori di classe della Scuola Primaria, della SSIG e i presidenti di intersezione
Specialista ASL/TA – UTR Massafra
Il coordinatore dei Servizi Sociali e il referente del patto territoriale scuola-famiglia-servizi sociali del Comune di Massafra: Dott.ssa Maria Grazia Lubrano e Dott.ssa Maria Pia Giannotta
Il rappresentante dei genitori: Sig. Albino Oliva
Il rappresentante personale ATA: sig.ra Marianna Palanga
In sede di definizione ed attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell’inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di Inclusione ed il PEI, il GLI collabora con le
istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.
Art. 1.2 FUNZIONI E COMPETENZE DEL GLI
Il GLI procede ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica e formula un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nel corrente anno scolastico. Il gruppo si occupa della rilevazione dei BES presenti nell’Istituto e della raccolta della documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere per i suddetti alunni, nonché fornisce consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi. Il GLI aggiorna il Piano per l’Inclusione che viene discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici dell’USR.
Art. 1.3 CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DEL GLI
Il gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dalle Funzioni Strumentali dell’Inclusione e/o dai collaboratori del Dirigente. Ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano Annuale per l’Inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe
nell’attuazione dei PEI.
Il GLI si riunirà:
– in seduta plenaria ad inizio e fine anno scolastico;
– in seduta ristretta con la sola presenza dei Docenti di Sostegno a Settembre per la pianificazione annuale e quando se ne ravvisi la necessità;
– in seduta dedicata con gli Operatori Sanitari (GLO), con la partecipazione delle persone che si occupano in particolare di un alunno, secondo una programmazione che sarà comunicata in seguito.
Art. 2 COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO (GLO)
ll G.L.O. è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica (D.Lgs. 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica D.Lgs 66/2017).
Il gruppo di lavoro, a cui il Decreto n. 66/2017 attribuisce la denominazione di G.L.O., è composto da:
– il Dirigente Scolastico o la Funzione strumentale all’Inclusione;
– il Consiglio di Classe o, per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, dai docenti contitolari della sezione o della classe;
– il rappresentante designato dal Direttore sanitario dell’UMV dell’ASL territorialmente competente in relazione alla residenza degli alunni con disabilità o nel cui distretto si trova la scuola;
– i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale (art. 15 della legge 104/92);
– gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione e dagli educatori scolastici assegnati ai singoli alunni;
– un eventuale esperto autorizzato dal Dirigente scolastico su richiesta della famiglia, con partecipazione solamente a titolo consultivo e non decisionale.
Art. 2.1 FUNZIONI E COMPETENZE DEL GLO
Il GLO svolge le seguenti funzioni:
– definizione del PEI
– verifica del processo d’inclusione
– proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del Profilo di Funzionamento.
È dunque l’organo deputato all’elaborazione e alla firma del PEI. Con l’approvazione del D.Lgs. 66/17 e D.Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all’articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328).
La normativa prevede che il P.E.I. viene “elaborato e approvato” dal G.L.O. e tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva biopsico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS. Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza
educativa, all’autonomia e alla comunicazione dello studente con e al sostegno alla classe. Per quest’ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza. Il D.Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che il P.E.I. deve essere redatto in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona”. Inoltre “è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni”. Nel passaggio tra i gradi d’istruzione, è assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d’iscrizione è garantita l’interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione”. I tempi previsti per l’elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola.
E’ compito del Dirigente Scolastico emanare la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.
Art. 2.2 FUNZIONAMENTO DEL GLO
Il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato (Collaboratrici della dirigenza, FF.SS. dell’Inclusione o docente coordinatore di classe/sezione con alunno/a con disabilità).
Il GLO si riunirà almeno due volte l’anno: una generalmente entro il 30 ottobre per la seduta di convalida del PEI ed una entro maggio/giugno, per la verifica finale del PEI.
In caso di necessità di revisione del P.E.I., a seguito di una verifica intermedia da effettuare dopo la fine del I quadrimestre, il G.L.O. sarà convocato tra febbraio e marzo.
Il GLO, comunque, può riunirsi ulteriormente ogni volta che se ne riscontri la necessità.
Le riunioni sono convocate dal D.S. e inserite nel Piano annuale delle attività del Personale Docente e saranno successivamente comunicate alle famiglie e agli specialisti.
Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.
Il GLO dura in carica un anno.
Art. 2.3 PUBBLICAZIONE AGLI ATTI
Il Presente decreto è depositato agli atti d’Istituto, notificato agli interessati ed è pubblicato sul sito istituzionale.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa ROSA FAVALE
Allegati
Contatti
Ulteriori informazioni
Protocollo: 0009537/U del 30-09-2025
- Legge 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap” (art. 15 comma 2)
- Legge 8 marzo 2000, n. 53
- D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151
- Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24)
- Legge n. 170, 8 ottobre 2010 – Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”
- D.Lgs n. 66 del 2017, art. 9 comma 8
- Direttiva Ministeriale 27 Dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e Circolare applicativa n. 8 del 6 marzo 2012
- Legge n°107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
- D.Leg n.66 del 13 aprile 2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”
- Nota MIUR n.1143 del 17 maggio 2018 “L’autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno”
- D.Leg n.96 del 7 agosto 2019 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66, recante “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”
- D.M. 27 dicembre 2012
- Legge 53/2003

0